IPOTECA E LA SUA COSTITUZIONE

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IPOTECA E LA SUA COSTITUZIONE

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IPOTECA E LA SUA COSTITUZIONE

L’ipoteca si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri. Pertanto la pubblicità ha effetto costitutivo della prelazione, sicchè solo dopo l’adempimento di tale onere il creditore ha il potere di fare espropriare i beni, anche in confronto del terzo acquirente, e soddisfarsi eventualmente sul ricavato, in quanto solo a partire da quel momento l’ipoteca esiste (artt. 2808, cooma 1; 2852).

L’ipoteca, prende grado dal momento dell’iscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale o futuro, cioè per un credito che può nascere in dipedenza di un rapporto già esistente.

I beni oggetto di ipoteca sono tutti beni assoggettati a pubblicità nelle loro vicende di circolazione. Possono essere infatti oggetto di ipoteca i beni immobili con le loro pertinenze, i beni mobili registrati.

La fonte che legittima l’iscrizione dell’ipoteca può essere la legge, nel caso dell’ipoteca legale, la sentenza, nel caso dell’ipoteca giudiziale, e l’atto di volontà del debitore per un debito altrui, nel caso dell’ipoteca volontaria.

Solo con il consenso del creditore o con sentenza si può ottenere la riduzione dell’ipoteca sia riducendo la somma per cui l’ipoteca fu iscritta sia limitando l’iscrizione solo ad una parte dei beni inizialmente ipotecati.

L’estinzione di ipoteca

comporta il suo annullamento. Ciò significa che l’ipoteca una volta estinta, non vale più a garanzia del credito per il quale era stata iscritta. Tuttavia, nonostante l’estinzione, l’ipoteca potrebbe rimanere iscritta sul registro immobiliare perchè non ancora materialmente cancellata.

La cancellazione di ipoteca

consiste, invece, nell’eliminazione definitiva di tutte le formalità iscritte nei registri immobiliari.

Pertanto l’estinzione dell’ipoteca, si estingue con la sua cancellazione dal registro.

La cancellazione dell’ipoteca volontaria può essere ottenuta con modalità automatica e gratuita (decreto legge Bersani-bis articolo 6). Leggi anche l'articolo: Cancellazione di Ipoteca

L’ipoteca giudiziale può essere cancellata solo tramite ordine del giudice, provvedimento che presuppone un’apposita procedura giudiziale.

Redatto da Notaiodifiducia.it

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