IPOTECA E LA SUA COSTITUZIONE
IPOTECA E LA SUA COSTITUZIONE
Lipoteca si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri. Pertanto la pubblicità ha effetto costitutivo della prelazione, sicchè solo dopo ladempimento di tale onere il creditore ha il potere di fare espropriare i beni, anche in confronto del terzo acquirente, e soddisfarsi eventualmente sul ricavato, in quanto solo a partire da quel momento lipoteca esiste (artt. 2808, cooma 1; 2852).
Lipoteca, prende grado dal momento delliscrizione, anche se è iscritta per un credito condizionale o futuro, cioè per un credito che può nascere in dipedenza di un rapporto già esistente.
I beni oggetto di ipoteca sono tutti beni assoggettati a pubblicità nelle loro vicende di circolazione. Possono essere infatti oggetto di ipoteca i beni immobili con le loro pertinenze, i beni mobili registrati.
La fonte che legittima liscrizione dellipoteca può essere la legge, nel caso dellipoteca legale, la sentenza, nel caso dellipoteca giudiziale, e latto di volontà del debitore per un debito altrui, nel caso dellipoteca volontaria.
Solo con il consenso del creditore o con sentenza si può ottenere la riduzione dellipoteca sia riducendo la somma per cui lipoteca fu iscritta sia limitando liscrizione solo ad una parte dei beni inizialmente ipotecati.
Lestinzione di ipoteca
comporta il suo annullamento. Ciò significa che lipoteca una volta estinta, non vale più a garanzia del credito per il quale era stata iscritta. Tuttavia, nonostante lestinzione, lipoteca potrebbe rimanere iscritta sul registro immobiliare perchè non ancora materialmente cancellata.
La cancellazione di ipoteca
consiste, invece, nelleliminazione definitiva di tutte le formalità iscritte nei registri immobiliari.
Pertanto lestinzione dellipoteca, si estingue con la sua cancellazione dal registro.
La cancellazione dellipoteca volontaria può essere ottenuta con modalità automatica e gratuita (decreto legge Bersani-bis articolo 6). Leggi anche l'articolo: Cancellazione di Ipoteca
Lipoteca giudiziale può essere cancellata solo tramite ordine del giudice, provvedimento che presuppone unapposita procedura giudiziale.
Redatto da Notaiodifiducia.it