LA PERMUTA
LA PERMUTA
Larticolo 1552 definisce la permuta come il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente allaltro. Essa si differisce dalla vendita, che è scambio di un diritto contro prezzo.
La permuta, pertanto, pur non sconosciuta alla pratica odierna degli affari, riveste oggi un ruolo marginale, essendo di gran lunga più infrequente della vendita e degli altri contratti traslativi di diritti; un ruolo più marcato la permuta viene a conoscerlo nei periodi nei quali è forte la sfiducia nella stabilità della moneta.
Non è ignoto alla pratica odierna degli affari il caso in cui un soggetto permuta la proprietà di un suolo con la proprietà di una porzione delledificio che verrà costruito su quellarea, con laggiunta di un conguaglio in denaro. Spesso, se manca la piena equivalenza dei valori dei diritti scambiati, la parte che dà il diritto di valore inferiore conguaglia con una somma di denaro: si combinano, in tal caso, permuta e vendita.
Al pari della vendita, la permuta è un contratto consensuale ad effetti reali.
Per quanto riguarda levizione (ovvero lipotesi che un terzo faccia valere un suo diritto di proprietà sul bene oggetto di permuta e la sottragga alla disponibilità del permutante), larticolo 1553 del cc stabilisce che il permutante evitto, che non intenda riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Quanto allarticolo 1554 del cc, prevede che le spese della permuta, ed accessorie, siano a carico di entrambe i permutanti, in parti uguali, salvo patto contrario. E, questa, regola diversa da quella fissata in tema di vendita, giacchè le spese che occasiona questultima sono a carico, del compratore.
Redatto da Notaiodifiducia.it