SCIOGLIMENTO COMUNIONE LEGALE

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SCIOGLIMENTO COMUNIONE LEGALE

scioglimento comunione legale

SCIOGLIMENTO COMUNIONE LEGALE

NOVITA’ IN TEMA DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE IN CASO DI SEPARAZIONE PERSONALE

In data 26 maggio 2015 è entrata in vigore la legge 6 maggio 2015 n. 55 (disposizioni in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione dei coniugi) conosciuta anche come legge sul “divorzio breve”.

L’effetto principale di tale legge è quello di aver ridotto da tre anni a dodici mesi o a sei mesi il lasso di tempo che deve intercorrere tra separazione e divorzio.

Dodici mesi se si tratta di separazione giudiziale (e in tale caso il termine decorre dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale); sei mesi se si tratta di separazione consensuale ( e in tale caso il termine decorre dalla sottoscrizione del verbale di separazione dinanzi al giudice).

Altra novità, introdotta per effetto della predetta legge, riguarda il momento dello scioglimento del regime (ordinario) di comunione legale dei beni, eventualmente sussistente tra i coniugi separandi, e il conseguente instaurarsi del regime di separazione dei beni.

Mentre fino alla data del 25 maggio 2015 la comunione legale si scioglieva per effetto del passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (in caso di separazione giudiziale) o della emanazione del decreto di omologa (in caso di separazione consensuale), ora, dal 26 maggio 2015, vi è una anticipazione dei termini di decorrenza di tale scioglimento ( e conseguentemente di nascita del diverso regime di separazione dei beni)

In caso di separazione giudiziale la comunione legale eventualmente sussistente tra i coniugi si scioglie e si instaura quindi il regime di separazione dei beni dal momento in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati (in caso di separazione giudiziale) o dal momento in cui viene sottoscritto il processo verbale di separazione consensuale ( in caso di separazione consensuale), purchè successivamente omologato.

L’articolo 3 della predetta legge prevede che l’anticipazione, sopra illustrata, degli effetti di scioglimento della comunione legale dei beni, operi anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del 26 maggio 2015, e quindi anche per i procedimenti già instaurati alla predetta data.

Redatto da Notaiodifiducia.it  -  (scritto in esclusiva da Notaio in Milano)

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