LA DONAZIONE
Il contratto di donazione sorge allo scopo di arricchire un altro soggetto: quindi elementi della donazione sono lo spirito di liberalità e larricchimento (art. 769 c.c.).Lo spirito di liberalità (animus donandi) è, secondo la dottrina maggioritaria, la causa del contratto .
In altri termini, donante e donatario vogliono impoverirsi e arricchirsi in conseguenza del contratto stipulato, sicchè vi è un nesso necessario tra arricchimento ed impoverimento.
La donazione è, per eccellenza, negozio solenne, pertanto è necessario che sia fatta con la forma del contratto, lart. 782 c.c. richiede latto pubblico, peraltro, la legge notarile prescrive che il notaio non possa ricevere latto se non in presenza delle parti e di due testimoni.
Latto pubblico è richiesto indipendentemente dalla natura immobiliare del bene oggetto del diritto donato;
Latto pubblico mira ad essere ad essere effettiva garanzia di ponderazione, e di spontaneità, della volontà liberale. Dunque il consiglio del Notaio è utile per trovare le soluzioni giuridiche più adatte.
Alla donazione, in quanto contratto, sono applicabili le regole sullinvalidità negoziale, e sullinesistenza giuridica del negozio. In particolare, pur fatta salva la specifica disciplina, la donazione potrà annullarsi se affetta da uno dei vizi del consenso: errore, dolo, o se contratta da incapaci; sarà nulla se priva dellatto pubblico; la nullità potrà farsi valere da chiunque vi abbia interesse (ad. esempio , se le donazioni al momento della morte di chi le ha fatte risultano contrarie ai diritti di un «legittimario) tra gli altri, dai creditori del donante.
La presenza di molteplici cause di inefficacia della donazione: risolubilità, revocabilità, riducibilità, evidenzia la potenziale precarietà degli acquisti a titolo donativo, diversamente dalla stabilità degli acquisti a titolo oneroso.
Redatto da Notaiodifiducia.it